Chiara Nicolai

Gli effetti giuridici della domanda di cancellazione dall’anagrafe dei residenti per irreperibilità, a meno di successivi accertamenti negativi effettuati dagli organi preposti, decorrono dalla data dell’istanza (nella fattispecie presentata da un familiare convivente).

L’esibizione della ricevuta della domanda di cancellazione, rilasciata dagli uffici anagrafici, dovrebbe essere sufficiente ad evitare il pignoramento di beni presenti nell’abitazione, in occasione di una eventuale visita dell’ufficiale giudiziario che, consultando i registri anagrafici non ancora aggiornati, si recasse laddove il debitore è ritenuto ancora risiedere.

Del resto, l’ufficiale giudiziario dovrebbe astenersi dal pignoramento presso la residenza del debitore quando e’ dimostrato che quel debitore, in quella casa, non vi risiede più.

Qualora ciò non bastasse e l’ufficiale giudiziario procedesse comunque al pignoramento dei beni rinvenuti (ritenendo il giudice l’unico soggetto legittimato a pronunciarsi sulla valenza dell’attestato di richiesta di cancellazione del debitore dall’anagrafe dei residenti per irreperibilità) l’effettivo proprietario dei beni pignorati ha la possibilità di rivolgersi al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale territorialmente competente (ma con l’assistenza di un avvocato) per liberare i beni pignorati.

Non è più conferente alla situazione esposta, la sottoscrizione e la successiva registrazione di un atto di comodato fra l’avente titolo di occupazione dell’appartamento (il proprietario o il conduttore) ed il familiare debitore ospitato, che citiamo solo nel tentativo di chiarire i dubbi posti dal lettore.


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