Carla Benvenuto

Forse avrà appreso che la rinuncia, a differenza dell’accettazione, deve sempre essere espressa, leggendo il codice civile: in particolare, infatti, l’articolo l’articolo 519 riporta che la rinunzia all’eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.

In pratica l’erede che non esprime formale rinuncia all’eredità è da considerarsi ancora un chiamato all’eredità.

Ciò sembrerebbe non spostare di una virgola il problema, dal momento che, se il legale rappresentante dell’impresa di pompe funebri, che rivendica il pagamento delle spese funerarie sostenute per le esequie del defunto, decidesse di portare avanti la questione, potrebbe chiedere al giudice di fissare un termine entro il quale il chiamato fosse costretto, per legge, a sciogliere la riserva. Infatti, l’articolo 481 del codice civile consente a chiunque vi abbia interesse di chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità: trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare. E quindi è come se avesse rinunciato, anche considerando che il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni.

A cosa serve, allora, effettuare la rinuncia? Il fatto è che, nella situazione esposta, il legale rappresentante dell’impresa di pompe funebri, dopo la rituale diffida ad adempiere, potrebbe anche ricorrere per decreto ingiuntivo nei confronti del chiamato all’eredità (che potrebbe presupporre erede tacitamente accettante, non trovando riscontri alla rinuncia nel registro pubblico delle successioni, come dovrebbe essere): l’opposizione a decreto ingiuntivo verrebbe sicuramente accolta con l’esibizione dell’atto formale di rinuncia (rinuncia valida anche se effettuata dopo la notifica del decreto ingiuntivo) oppure eccependo l’intervenuta prescrizione decennale del dritto di accettare. Ma comporterebbe, inevitabilmente, spese legali aggiuntive.

Allora, tanto varrebbe troncare la cosa sul nascere, trasmettendo subito e direttamente al legale dell’impresa di pompe funebri l’atto di rinuncia all’eredità. In più, l’inserimento nel pubblico registro delle successioni della rinuncia esercitata dal chiamato, eviterebbe, ex nunc qualsiasi ulteriore pretesa al chiamato stesso (che abbia formalmente rinunciato) per il rimborso di debiti del de cuius (magari con pretese notificate al chiamato per compiuta giacenza prima del compiersi della prescrizione decennale) o, comunque, di spese poste, dall’ordinamento, a carico dell’erede (come nella fattispecie).


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