Con decreto ingiuntivo e in attesa di precetto, il cointestatario con me di alcuni immobili indivisi, di provenienza donazione del 1999, mi ha chiesto di poterli vendere, con regolare atto notarile. Fatto presente le pendenze del decreto ingiuntivo, ha chiesto se, comunque, dato che il valore degli immobili è già stato stimato con una perizia tecnica giurata, se vengono venduti sicuramente il valore (circa 44.000 euro) sarà superiore a quello di una espropriazione forzata. Ossia, il suo 50% del ricavato (euro 22.000) sarà libero da vincoli; mentre il ricavato del 50% del sottoscritto (sempre di euro 22.000) potrà essere depositato presso l’ufficio del giudice che ha emesso il decreto, quale pagamento iniziale; giacché la somma non raggiunge la totalità del debito di euro 29.000. E’ fattibile tutto questo?
Abbiamo già risposto alla domanda: dopo decreto ingiuntivo e precetto, e prima del pignoramento dell’immobile, il debitore è libero di vendere i beni di sua proprietà (esclusiva o cointestata) anche se può rischiare l’azione revocatoria da parte del creditore, ex articolo 2901 del codice civile. Ma, se il prezzo di vendita al terzo non si discosta molto da quello presunto commerciale (in pratica non si tratta di un prezzo concordato al ribasso per ridurre l’importo disponibile al debitore), se il ricavato è sicuramente superiore a quanto ottenibile con la vendita forzata all’asta e se il 50% della somma percepita viene offerta integralmente al creditore, quest’ultimo non ha alcun interesse a procedere con azione revocatoria, pignoramento ed espropriazione.
L’unico problema riguarderebbe il cointestatario non debitore, il quale potrebbe temere che il cointestatario debitore, una volta ricevuto il suo 50% del ricavato dalla vendita dell’immobile in comproprietà, possa decidere di imboscarlo o spenderlo invece di consegnarlo al creditore, scatenando la procedura di revoca dell’atto di trasferimento di proprietà, con conseguente inevitabile espropriazione e vendita all’asta dell’immobile, nonché la richiesta di risarcimento danni da parte del terzo acquirente contro i due comproprietari alienanti: ma il problema si risolve semplicemente depositando il ricavato della vendita su un conto corrente a firma congiunta fra i due cointestatari e coinvolgendo nell’accordo il creditore che ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo. Il tutto senza scomodare giudici ed avvocati.
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