Paolo Rastelli

Se la notifica della cartella esattoriale non è avvenuta a mezzo ufficiale giudiziario, ma direttamente via posta, da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia), si applicano le norme del regolamento postale, secondo il quale, fatta salva querela di falso, non sussiste alcun profilo di nullità ove la cartella di pagamento venga consegnata nel domicilio del destinatario e l’avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dal postino senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, a meno che il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere conoscenza del plico.

Qualora la comunicazione sia pervenuta all’indirizzo del destinatario, quest’ultimo non può paralizzare l’operatività della presunzione in base alla considerazione della mancata indicazione della qualità della persona cui è stato consegnata la cartella di pagamento.

Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nell’ordinanza ordinanza n. 26705/2019.

Pertanto se vorrà impugnare la cartella esattoriale per vizio di notifica potrà esclusivamente procedere per querela di falso, dimostrando che la firma apposta sull’avviso di ricevimento è opera del postino.


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