Chiara Nicolai

Funziona così: lei, in teoria può vendere l’immobile e spendere il ricavato, tuttavia il creditore avrà vita facile a chiedere ed ottenere dal giudice accoglimento dell’azione finalizzata a revocare l’atto di vendita ex articolo 2901 del codice civile, secondo il quale il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione (atto di compravendita del terreno, nella fattispecie)) del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni. E, trattandosi di atto posteriore al sorgere del credito, è sufficiente che il debitore conosca (come, evidentemente, nel caso in esame), il pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del creditore.

In poche parole, il creditore potrà così pignorare ed espropriare il terreno di proprietà del terzo acquirente e lei, probabilmente sarà chiamato a risarcire il danno arrecato all’inconsapevole acquirente. Infatti, con l’accoglimento dell’azione revocatoria il terreno non rientrerà nel patrimonio del debitore, ma resterà di proprietà del terzo acquirente: tuttavia il creditore potrà aggredire il bene venduto dal debitore come se fosse ancora di proprietà del debitore stesso.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.