Carla Benvenuto

Alla sua domanda risponde l’articolo 545 del codice di procedura civile, secondo il quale le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge (un quinto, al massimo, se la natura del credito non è alimentare ed è diversa da quella per cui è stato azionato il pignoramento in corso).

A partire da gennaio 2019, l’importo massimo dell’assegno sociale ammonta a 458 euro: lo stipendio accreditato in conto corrente, dunque, potrà essere pignorato solo per l’importo eccedente 1374 euro.

In pratica, il creditore procedente con pignoramento del conto corrente sul quale viene accreditato lo stipendio del debitore dovrà lasciare disponibili in conto corrente almeno 1374 euro (sempre, naturalmente, nell’ipotesi che la retribuzione sia superiore a tale importo).


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