Stefano Iambrenghi

L’articolo 63 del codice civile (disposizioni per l’attuazione del codice civile) stabilisce che chi subentra nei diritti di un condomino (l’acquirente, nella fattispecie) è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi (per le spese ordinarie) relativi all’anno in corso e a quello precedente.

La Suprema Corte di cassazione (pronuncia 15547/2017) ha statuito, poi, che, salvo diverso accordo, responsabile del pagamento delle spese condominiali per i cosiddetti lavori straordinari, è la persona che risulta essere proprietaria del bene al momento dell’approvazione (delibera) degli stessi. La circostanza che tale soggetto ceda e venda poi il proprio immobile prima dell’assemblea di ripartizione delle spese, è dunque assolutamente irrilevante.

Inoltre, recentemente, i giudici di legittimità, con l’ordinanza 21257/2019 hanno affermato che il condominio può promuovere azione di revocatoria ordinaria, ex articolo 2901 del codice civile, per annullare l’atto dispositivo (vendita dell’appartamento) del condomino moroso, precisando anche che, per l’accoglimento dell’azione revocatoria, essendo l’atto dispositivo successivo al sorgere del credito, non è necessaria la partecipazione o la conoscenza dell’intento fraudolento da parte del terzo acquirente, ma la semplice consapevolezza della frode da parte del venditore moroso.

Per evitare strascichi legali sarebbe pertanto conveniente, per il venditore e l’acquirente, concordare, contestualmente al rogito notarile, il pagamento degli oneri condominiali, ordinari e straordinari, dovuti dal condomino moroso.


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