Genny Manfredi

Vengono esclusi dal reddito imponibile ai fini ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari (incluse carte di debito), a qualunque titolo erogati da amministrazioni ai cittadini disabili. Quindi trattamenti quali l’indennità di accompagnamento e le pensioni di invalidità non saranno rilevati in automatico dagli archivi dell’INPS né devono essere indicati nella DSU/ISEE (Dichiarazione Sostitutiva Unica finalizzata al calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente) qualora erogati da amministrazioni pubbliche diverse dall’INPS (circolare INPS 137/2016).

L’importo che il nucleo familiare percepisce come reddito di cittadinanza o come pensione di cittadinanza non viene calcolata nell’indicatore della situazione economica che serve a determinare il requisito economico per avere diritto al sussidio. Lo prevede espressamente il decreto legge 4/2019, articolo 2, comma 7), in base al quale ai soli fini dell’accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell’ISEE» viene sottratto l’ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell’ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Quindi tale importo può anche non essere indicato nella DSU/ISEE.

Tuttavia, va precisato che, quando la DSU/ISEE (corrente o standard) è finalizzata ad ottenere benefici diversi dal reddito di cittadinanza o dalla pensione di cittadinanza, il DPCM 159/2013, articolo 4, comma 2, lettera f), prevede che al reddito del nucleo familiare concorrano i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo IRPEF.


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