Giuseppe Pennuto

La Corte di cassazione, con la sentenza 24720/2018, ha stabilito che se il proprietario del veicolo ha provveduto a far ritualmente annotare la variazione della propria residenza (con l’indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, ciò non modifica i termini utili per la notifica del verbale.

Pertanto, in caso di contestazione differita (quando cioè l’autore dell’infrazione non può essere immediatamente identificato) il termine di decadenza per la notifica del verbale resta quello di 90 giorni decorrente dalla data di accertamento dell’infrazione, così come fissato dall’articolo 201, comma 1 del codice della strada.

Ciò, naturalmente, vale solo per le persone fisiche (che sono censite all’anagrafe dello stato civile) e non per quelle giuridiche (nella fattispecie la società di noleggio): per cui, in caso di contestazione differita, se la variazione di sede sociale non è stata annotata al Pubblico Registro automobilistico, ed ivi risulta da una visura, il termine utile di 90 giorni per la notifica del verbale alla società di noleggio, proprietaria del veicolo e coobbligata con il trasgressore (non identificato), decorre dalla data in cui la pubblica amministrazione è messa in grado di provvedere alla sua identificazione (ad esempio, tramite visura al registro delle imprese).


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.