Piero Ciottoli

La questione è regolata dall’articolo 1578 del codice civile, secondo il quale se, al momento della consegna, l’immobile locato è affetto da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi dal conduttore conosciuti o facilmente riconoscibili (in tal caso si presume che il conduttore abbia accettato i vizi e, probabilmente, pattuito un canone di locazione inferiore).

Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati dai vizi, se non prova di avere, senza colpa, ignorato i vizi stessi al momento della consegna.

Inutile aggiungere che domandare vuol dire rivolgersi al giudice. Questa è la procedura da seguire se si vuole evitare di essere sfrattati per morosità, decurtando arbitrariamente il canone pattuito nel contratto di locazione.


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