Chiara Nicolai

Per quanto attiene i contenuti veicolati via sms, lo Short Message Service (SMS) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell’ambito dell’art. 2712 del codice civile, con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Lo stesso viene osservato con riguardo alle e-mail, pure riconducibili all’ambito di applicazione di cui all’articolo 2712 del codice civile (Cassazione sentenza 19155/2019).

In caso di eventuale disconoscimento della conformità delle risultanze probatorie ai fatti, il giudice può accertare la rispondenza all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Tuttavia il problema, nella fattispecie, risiede nel potere di rappresentanza che può avere l’impiegato con cui ha perfezionato l’accordo.

Infatti, il codice civile all’articolo 1398, stabilisce che colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.

In definitiva bisognerà vedere se, anche qualora il contenuto degli sms non fosse disconosciuto, la società di recupero crediti eccepirà il difetto di rappresentanza dell’addetto a cui era stata affidata la pratica che la riguarda.


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