Annapaola Ferri

L’articolo 13 (modifiche al codice di procedura civile) del decreto legge 83/2015 (misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria) ha disposto la modifica dell’articolo 545 del codice di procedura civile con l’aggiunta del comma in base al quale le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà.

L’articolo 23 (Disposizioni transitorie e finali), del decreto legge appena citato, precisa che le disposizioni di cui all’articolo 13 si applicano per i procedimenti instaurati successivamente alla data del 27 giugno 2015.

Pertanto, ci spiace, ma non c’è alcun modo per aiutare sua madre.


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