Il suggerimento è assolutamente quello di seguire le corrette indicazioni del suo avvocato se, come ipotizzabile, i lavoratori impiegati dall’azienda, dopo il licenziamento collettivo, viola la quota di riserva, prevista dall’articolo 3 della legge 68/1999: infatti, l’articolo 3 (assunzioni obbligatorie e quote di riserva) della legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie classificate come disabili (di cui all’articolo 1 della medesima legge) nella seguente misura:
- sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano piu’ di 50 dipendenti;
- due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
L’articolo 10, comma 4 della legge 98/1999, stabilisce, poi, che il recesso dal contratto di lavoro, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all’articolo 3 della presente legge ed appena sopra indicata.
Sulla questione si è anche recentemente espressa, in tal senso, la Corte di cassazione con la sentenza 26029/2019.
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