Simonetta Folliero

La banca non può bloccare il pagamento di un assegno circolare che ha emesso: l’articolo 22 del regio decreto 1736/1933, dispone infatti che l’assegno circolare è un titolo di credito all’ordine emesso da una banca, a ciò autorizzata dall’autorità competente, per somme che siano presso di essa disponibili al momento dell’emissione, e, dunque, pagabile a vista presso qualsiasi altro istituto di credito.

Tuttavia, se il debito rivendicato dalla banca deriva da una sentenza passata in giudicato oppure se la banca dispone di un decreto ingiuntivo, non opposto, emesso a carico del debitore, la banca traente (che ha emesso l’assegno circolare) potrebbe avviare un’azione di pignoramento del saldo del conto corrente intestato al beneficiario dell’assegno circolare versato presso qualsiasi altra banca, subito dopo l’accredito.


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