Giorgio Valli

Cominciamo subito con il precisare che, da tempo, ormai, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 890/1982.

In pratica, la notifica via posta si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal portiere, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione all’obbligo, che ha l’esattore, di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento.

Inoltre, sempre in caso di cartella esattoriale trasmessa utilizzando il servizio postale e consegnata al portiere dello stabile in cui risiede il destinatario, la notifica è perfettamente valida senza obbligo di invio di una seconda raccomandata informativa. Analogamente, non c’è bisogno di una raccomandata informativa per rendere noto al destinatario l’inizio di giacenza presso l’ufficio postale in occasione di assenza di tutte le persone (familiari e portiere compreso) abilitate a prendere in consegna l’atto. In tale contesto, infatti, è sufficiente l’avviso di inizio giacenza lasciato nella buchetta condominiale delle lettere.

Così hanno stabilito, ad esempio, i giudici della Corte di cassazione con l’ordinanza 25219/2017.

Per il resto è senz’altro valido il consiglio di procedere con un ricorso amministrativo all’Agenzia delle Entrate, purché si tenga conto che i termini di proposizione del ricorso giudiziale non vengono sospesi dall’avvio della procedura in sede amministrativa.

Sotto questo aspetto, inoltre, va considerato che volendo impugnare l’estratto di ruolo, a meno che non siano stati presentati documenti di accesso agli atti firmati e datati, i 60 giorni per eccepire l’omessa notifica degli atti – che decorrono dal momento in cui il contribuente viene a conoscere l’esistenza di carichi debitori prendendo visione dell’estratto di ruolo via web – possono decorrere da una data arbitraria, e, quindi, si può tranquillamente attendere il preventivo rilascio della copia della relata di notifica.

Altrimenti, il termine (60 giorni) per impugnare l’estratto di ruolo decorre dalla data in cui è stato formalmente richiesto l’accesso agli atti: in tale ipotesi il giudice terrà sicuramente conto del ritardo e della scorrettezza della PA nel non aver fornito per tempo la dovuta informazione, qualora solo in sede di giudizio la controparte esibisse la relata di notifica (nella fattispecie la ricevuta di ritorno controfirmata dal consegnatario).

In quella occasione, senza dover necessariamente instaurare un separato contenzioso civile, si potrà incidentalmente eccepire la falsità della firma apposta sulla relata di notifica, oppure contestare l’asserita eventuale assenza del portiere, anche attraverso prove testimoniali, presentando una querela di falso.

La querela di falso può proporsi tanto in via principale (articolo 162 del codice di procedura civile) quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato

Infatti, l’articolo 39 del decreto legislativo 546/1992 (in tema di processo tributario) stabilisce che il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.