Rosaria Proietti

Nessuna norma del codice di procedura civile obbliga l’Ufficiale giudiziario a concordare un appuntamento con il debitore sottoposto ad azione esecutiva dopo l’inadempimento al precetto o a comunicare il suo intervento presso l’abitazione dello stesso (peraltro con il rischio di non trovare nessuno a casa e dover così richiedere l’intervento del fabbro per accedere.

Infatti, l’articolo 513 del codice di procedura civile specifica che l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l’assistenza della forza pubblica.


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