Se esco dalla società prima che questa fallisca, in caso di fallimento vengo comunque referenziato negli archivi delle varie CRIF, Experian ecc oppure non vengo menzionato? Immagino che ci sia un termine che deve trascorrere tra l’uscita dalla società e il fallimento.
Avendo intrapreso questo percorso solo come investimento (a quanto pare sbagliato tra l’altro) non mi piace l’idea di essere iscritto in un database che può pregiudicarmi il rilascio di carte di credito, prestiti, mutui ecc per colpe non mie.
Questa iscrizione può dare il potere alle banche di chiedermi il rimborso anticipato di prestiti o mutui in essere prima dell’iscrizione?
Le aziende specializzate in informazioni commerciali relative a società interessate da eventi pregiudizievoli, nell’accezione precisata nei precedenti interventi, di solito, forniscono un report storico che fotografa l’evoluzione della compagine societaria nell’arco dell’ultimo decennio. Non si tratta, comunque, di un termine tassativo: una volta che la società è stata interessata da un fallimento, il livello di dettaglio delle informazioni da offrire al committente sono quelle ritenute utili a dare una panoramica esauriente sui soggetti coinvolti. L’unica cosa certa è che la permanenza di tali informazioni negli archivi elettronici di queste aziende specializzate non può superare il decennio a partire dalla data in cui l’evento pregiudiziecole, acquisito da fonti pubbliche, si è verificato.
Ribadiamo che si tratta di informazioni erogate a richiesta di imprenditori ed operatori commerciali per un uso specifico: nessuno può presumere che una persona fisica che sia stata membro di un board coinvolto in un successivo fallimento, non possa avere un merito creditizio elevato.
Ed infatti, per valutare il merito creditizio (credit score) di un soggetto richiedente il rilascio di carte di credito, prestiti, mutui eccetera, banche e finanziarie ricorrono alla consultazione dei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC), che nulla hanno a che vedere con i sistemi informativi commerciali.
La richiesta del rimborso anticipato di prestiti e mutui (Decadenza dal Beneficio del Termine o DBT) è regolata dal Testo Unico Bancario (TUB), il cui articolo 40 stabilisce che il creditore può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.
La risoluzione del contratto comporta la Decadenza del Beneficio del Termine, ovvero l’obbligo, per il debitore, di corrispondere l’importo del debito residuo in un’unica soluzione e non attraverso il pagamento rateale. Se non si adempie, la banca avvia la procedura di riscossione coattiva del credito.
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