Simonetta Folliero

Il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito bancario in conto corrente, circoscrive l’obbligazione al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è diventato efficace.

Pertanto lei dovrà coprire il saldo negativo (l’esposizione debitoria) in conto corrente eventualmente contabilizzato al momento del recesso.

L’obbligo del fideiussore è limitato al pagamento di tale saldo anche qualora il debito del correntista per il quale è stata prestata fideiussione, aumentasse al momento della successiva chiusura del conto corrente, in dipendenza di operazioni posteriori.

Tuttavia, qualora il saldo esistente alla chiusura del rapporto di apertura di credito (momento in cui il debito diviene certo, liquido ed esigibile) risultasse inferiore a quello esistente al momento del recesso del fideiussore, si verificherebbe una corrispondente riduzione dell’obbligazione fideiussoria, in applicazione della regola sancita dall’articolo 1941, primo comma, del codice civile, per cui la fideiussione non può eccedere l’ammontare dell’obbligazione garantita. In questa ipotesi il fideiussore che ha receduto ha diritto alla restituzione di quanto versato in eccesso (Corte di cassazione, 9848/2012).


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