Lilla De Angelis

Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall’impresa, possibilmente fra i creditori (articolo 198 legge fallimentare).

Ai sensi dell’articolo 205 della legge fallimentare, l’imprenditore o, se l’impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all’ultimo bilancio.

Il commissario liquidatore è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all’autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.

Nello stesso termine, copia della relazione semestrale è trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte.

Altra copia della relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all’ufficio del registro delle imprese ed è trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

Può quindi rivolgersi al comitato di sorveglianza, la cui composizione è sicuramente nota al MInistero dello Sviluppo Economico (MISE) oppure all’ufficio del registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio.


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