Annapaola Ferri

Va innanzitutto precisato che un decreto ingiuntivo non è mai finalizzato ad un particolare tipo di azione esecutiva (nella fattispecie il pignoramento del conto corrente): con il decreto ingiuntivo il giudice adito dà mandato al creditore procedente di recuperare il credito accertato come liquido ed esigibile aggredendo i beni del debitore (o del garante, come nel caso di cui si discute) nel modo che egli ritiene più efficace.

Pertanto, qualora il pignoramento del conto corrente intestato al garante risultasse avere esito negativo (pignoramento infruttuoso) o parziale, il creditore procedente passerà sicuramente a pignoarare la pensione del garante presso l’INPS.

La pensione complessivamente percepita (comprensiva delle reversibilità) può essere pignorata per crediti ordinari (rimborso omesso o parziale di prestiti) solo per il quinto della parte eccedente il minimo vitale, per il 2019 pari a circa 687 euro.

Ne deriva che per un rateo mensile di pensione di 1.500 euro, la quota prelevabile dall’INPS e girata al creditore procedente con pignoramento verso terzi, sarà pari a 20/100 * (1500 – 687) euro, cioè 162,6 euro circa.


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