Chiara Nicolai

Diciamo, innanzitutto, che alla fattispecie si applica quanto disposto nel decreto legislativo 231/2002 (Attuazione della direttiva europea relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

Il termine di pagamento non può superare trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ((sull’importo dovuto)),salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo e’ stato determinato dall’impossibilita’ della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Il tasso di riferimento, stabilito dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) (qui una esauriente tabella di dati storici) ed e’ cosi’ determinato:

a) per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, e’ quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno;
b) per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, e’ quello in vigore il 1° luglio di quell’anno.

il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Inoltre, al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E’ fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.

Il maggior danno subito può essere liquidato ex articolo 1224, comma 2, del codice civile, secondo il quale al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.

Il maggior danno dimostrato, può essere allora liquidato con la differenza tra il saggio medio dei titoli di Stato di durata non superiore all’anno ed il saggio legale di interesse (0,8% per il 2019 – quindi poco conveniente rispetto ai tassi di interesse moratori), a meno che il creditore non indichi un diverso e maggiore criterio di redditività del denaro a cui avrebbe potuto aspirare se avesse ricevuto il pagamento della fatture nei termini previsti dalla legge.


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