Carla Benvenuto

I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l’estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni). La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata (articolo 40 del Testo Unico Bancario – TUB).

La risoluzione del contratto comporta la Decadenza del Beneficio del Termine, ovvero l’obbligo, per il debitore, di corrispondere l’importo del debito residuo in un’unica soluzione e non attraverso il pagamento rateale. Se non si adempie, la banca avvia la procedura di riscossione coattiva del credito.

Questo vale anche per i prestiti rotativi (revolving).

L’esperienza maturata nel Forum, ci ha portato spesso a leggere la seguente tipologia di ragionamento: salto due rate, ma dal mese successivo rientro in carreggiata pagando puntualmente la rata successiva. In questo modo, ho pagato in ritardo due sole rate.

Purtroppo non funziona così e cercheremo di spiegarlo ricorrendo al solito esempio. Mettiamo per ipotesi che io non paghi le rate di gennaio e di febbraio. A marzo, invece, verso puntualmente il dovuto alla banca. La rata di marzo, però, viene contabilizzata a copertura di quella di gennaio e considerata, pertanto, come ritardato pagamento di 60 giorni della rata di gennaio, efficace ai fini della risoluzione del contratto di prestito. Ma continuiamo: ad aprile verso alla scadenza la rata del mese che va a coprire la rata di febbraio. Ad aprile ho accumulato due ritardi di 60 giorni. A maggio, pagando nei tempi la rata mensile, penso di avere sempre a carico solo due ritardi relativi alle rate di gennaio e febbraio. Invece ne ho tre, dal momento che la rata di maggio va a coprire quella di marzo con un ritardo di 60 giorni. Di questo passo, pur pagando alla scadenza le rate giugno, luglio ed agosto, a settembre avrò maturato sette ritardi (ciascuno di 60 giorni) che legittimano la banca a ritenere risolto il contratto ed a procedere con la comunicazione di decadenza del beneficio del termine e l’avvio delle procedure di espropriazione dell’immobile per cui è stato concesso il prestito, nel caso in cui (come quasi sempre accade) il mutuatario non fosse in grado di pagare in un’unica soluzione il debito residuo.

Pertanto, mai lasciare indietro una rata di rimborso del prestito (in questo caso, infatti, se si pagano puntualmente le rate successive, si accumulano comunque una serie di ritardi di 30 giorni nei mesi a venire.

Quando, per un motivo qualsiasi, si saltano una o più rate del prestito (anche solo una), non bisogna illudersi che pagando alla scadenza le rate successive si potranno evitare conseguenze disastrose: bisogna, ad ogni costo azzerare le rate in sospeso facendosi aiutare da parenti ed amici, per evitare di entrare nel perverso meccanismo di accumulo dei ritardi.


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