Marzia Ciunfrini

L’articolo 2055, comma 2, del codice civile afferma che, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, colui che ha risarcito il danno, ha diritto di regresso contro ciascuno degli altri nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa.

L’articolo 2935 del codice civile stabilisce che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Il termine di prescrizione per esercitare azione di regresso nei confronti del suo ex compagno, pertanto, non decorre da giorno in cui si verificò il sinistro (evento dannoso), ma da quello in cui lei ha pagato la compagnia di assicurazione in seguito a rivalsa.

Infatti, finché non si è verificato l’evento estintivo dell’obbligazione (ovvero il pagamento di quanto richiesto in rivalsa dalla compagnia di assicurazione designata dal FGVS), nulla può essere preteso da un coobbligato in solido nei confronti dell’altro.


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