Ludmilla Karadzic

L’articolo 187 della legge di bilancio 2019 (legge 245/2018) comma 1 lettera (b) stabilisce che con la definizione a saldo stralcio, è dovuto all’agente della riscossione l’aggio (rimborso delle spese per le
procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento) calcolato sull’importo, nella fattispecie, al 35 per cento di capitale e interessi dovuti (ISEE del nucleo familiare superiore a euro 12 mila e 500 euro).

L’articolo 17 del decreto legislativo 112/1999 fissa al 6% l’aggio attuale per la riscossione: nel caso prospettato dunque, l’aggio spettante ad Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) sarà pari al 6% del 35% dell’importo dovuto a titolo di capitale ed interessi.


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