Chiara Nicolai

L’articolo 513 del codice di procedura civile specifica che l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze (quindi anche avvalendosi dell’opera di un fabbro, ndr), richiedendo, quando occorre, l’assistenza della forza pubblica.

Presso la cancelleria del Tribunale potrà risalire alle generalità dell’ufficiale giudiziario che si è occupato del pignoramento.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.