Ludmilla Karadzic

In effetti, le somme dovute a titolo di stipendio, e altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento o di trattamento di fine rapporto (TFR), possono essere pignorate nella misura di un quinto.

Così dispone l’articolo 545 del codice di procedura civile.

Nella fattispecie, qualora venisse pignorato lo stipendio per il rimborso di un debito di 12 mila euro (comprensivo di interessi di mora e spese legali), al momento del passaggio in pensione, posto che il TFR spettante ammonta a 35 mila euro, verranno prelevati ulteriori 7 mila euro. Detto X l’importo trattenuto complessivamente sugli stipendi erogati dal momento del pignoramento a quello di passaggio in pensione, resterà un debito residuo di (5 mila – X) euro, che il creditore potrà recuperare con un successivo pignoramento verso INPS.


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