Chiara Nicolai

Bisogna presentare alla banca un ordine di revoca dal pagamento dei due assegni (che esonera la banca da qualsiasi responsabilità circa la conseguente eventuale azione di riscossione coattiva avviata dal beneficiario nei confronti di chi ha emesso gli assegni, il traente) : infatti, se presentato fuori termine, l’assegno – in caso di revoca di pagamento – non può essere protestato , né può comportare l’iscrizione del traente (chi ha emesso l’assegno) nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) e la conseguente revoca di sistema del traente (cioè, impossibilità per il traente di emettere ulteriori assegni per almeno sei mesi nonché l’assoggettamento ad una sanzione amministrativa irrogata dal Prefetto su segnalazione della banca trattaria).

Il termine di presentazione per un assegno è:

  • 8 giorni, se l’assegno è pagabile nello stesso comune in cui è emesso;
  • 15 giorni, se l’assegno è pagabile in un comune diverso da quello in cui fu emesso;
  • 20 giorni, se l’assegno è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso, ma europeo o appartenente al bacino del Mediterraneo;
  • 60 giorni, se l’assegno è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso ed appartenente ad un diverso continente.

Tuttavia, l’assegno non pagato per revoca di pagamento impartita alla banca e portato all’incasso anche dopo la scadenza dei termini di presentazione costituisce sempre un titolo esecutivo. Il creditore può, sulla base della sola attestazione di mancato pagamento prodotta dalla banca o dall’ufficio postale, notificare a colui che lo ha emesso un atto di precetto e procedere a pignoramento dei beni di cui il debitore dispone (immobili, stipendi o pensioni, conti correnti). E’ sufficiente, allo scopo, la dichiarazione, apposta sul modulo, attestante che l’assegno non è stato pagato per mancanza di disponibilità in conto corrente (la provvista).

Concludendo: quando il cliente impartisce alla banca (per iscritto) l’ordine di non pagare un assegno da lui emesso e scaduto, la banca deve adeguarsi all’ordine ricevuto, non può segnalare in CAI e al Prefetto il nominativo di chi ha emesso l’assegno. Il beneficiario non può protestare l’assegno (che comporterebbe l’iscrizione del soggetto che ha emesso l’assegno in RIP – Registro Informatico dei Protesti).

Quando il cliente impartisce alla banca (per iscritto) l’ordine di non pagare un assegno da lui emesso e scaduto (nell’accezione sopra precisata), il beneficiario può, tramite ufficiale giudiziario, procedere alla notifica di un precetto al traente che ha revocato il pagamento dell’assegno seppure dopo la scadenza dei termini di presentazione, ed avviare azione esecutiva (pignoramento ed espropriazione) a carico di chi ha emesso l’assegno e poi non lo ha onorato.


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