L’articolo 186, comma 7, del codice della strada, sanziona la condotta del conducente di un mezzo che si rifiuta di sottoporsi all’esame alcolimetrico richiesto dagli agenti di Polizia in caso di incidente stradale o quando si abbia comunque motivo di ritenere che il conducente medesimo si trovi in uno stato di alterazione psicofisica dovuto dall’assunzione di alcol.
E con il termine conducente si indica colui che guida o ha guidato un veicolo nella fase in cui le capacità percettive o reattive possono essere condizionate in modo negativo dalla precedente assunzione di bevande alcoliche.
Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione, sezione penale, con la sentenza 41457/2019.
Nella fattispecie, proprio sulla base delle considerazioni appena svolte, consegue l’obbligo di sottoporsi all’alcoltest per chiunque venga ritenuto, dagli agenti, alla guida di un veicolo in condizioni sospette di alterazione psicofisica, anche dopo il parcheggio del mezzo.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.