Annapaola Ferri

Nel febbraio 2012, in effetti le cronache riportarono il caso di un nonno, già separato, che tentò il suicidio dopo aver saputo di dover provvedere al mantenimento non solo della ex moglie ma anche dei nipoti, in base ad un provvedimento ottenuto dalla nuora separata. La vicenda è riassunta qui.

Per fortuna però, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel corso degli anni, è stato ben diverso, e si è consolidato nel principio di diritto secondo il quale l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex articolo 433 del codice civile (persone obbligate agli alimenti), legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo.

A proposito dell’articolo 433 del codice civile, ricordiamo che all’obbligo di prestare gli alimenti al familiare indigente (il soggetto dello schema esplicativo) sono tenuti, nell’ordine:

  1. il coniuge;
  2. i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza i discendenti prossimi, anche naturali (nipoti);
  3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali (nonni ); gli adottanti;
  4. i generi e le nuore;
  5. il suocero e la suocera;
  6. i fratelli e le sorelle germani o in subordine unilaterali.

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