Dovrebbe guardare anche la data di esecutività del ruolo di ciascuna delle cartelle esattoriali di importo inferiore o uguale a mille euro, in base alle quali è stato notificato al debitore il preavviso di iscrizione ipotecaria: infatti, l’articolo 4 (stralcio dei debiti fino a mille euro) del decreto legge 119/2019 (disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria) riguarda i debiti esattoriali di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Nel caso in cui tale requisito fosse rispettato, ci farà sapere e riprenderemo la discussione.
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