Ludmilla Karadzic

Senza entrare nel merito della particolare situazione di contenzioso giudiziale in cui versano i terreni di proprietà del debitore, e di cui solo un accenno viene fatto nel quesito, possiamo però affermare che, in linea generale, il creditore può procedere ad iscrizione ipotecaria di garanzia nonché all’espropriazione e alla vendita all’asta di un qualsiasi bene immobile di proprietà del debitore inadempiente, indipendentemente dall’eventuale squilibrio fra l’importo del credito azionato ed il valore commerciale del bene pignorato.

Qualora egli ritenga l’azione giudiziale economicamente vantaggiosa per la riscossione coattiva del credito vantato e, soprattutto nel caso, come nella fattispecie, in cui sia inibito dalla legge l’ulteriore pignoramento del rateo di pensione, già gravato da precedente prelievo coattivo finalizzato al rimborso di un altro credito ordinario.


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