Del nucleo familiare dei due bambini fanno parte sicuramente padre e madre conviventi, ancorché separati legalmente, almeno fino a quando il padre separato non verrà escluso dallo stato di famiglia in cui risultano inclusi i due bambini, in seguito a trasferimento di residenza.
Gli incroci di verifica inerenti la veridicità della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) vengono effettuati anche confrontando i dati forniti dal dichiarante relativi ai componenti il proprio nucleo familiare con quelli relativi ai soggetti della famiglia anagrafica del dichiarante stesso (rilevati dallo stato di famiglia storico) alla data di presentazione della DSU.
E’ altresì vero che, in base al decreto legge 5/2012, articolo 5 comma 3, gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche hanno inizio dalla data di presentazione della dichiarazione. Ma è anche vero che il trasferimento di residenza potrebbe non andare a buon fine: sua sorella potrebbe non risultare reperibile in occasione di controlli della polizia municipale e ricevere un preavviso di rigetto dell’istanza via raccomandata.
Quindi, qualora scegliesse, come è sua facoltà, di non includere sua sorella nel nucleo familiare minorenni per l’accesso ai servizi comunali di mensa, il suggerimento è quello di conservare copia della richiesta protocollata di trasferimento di residenza presentata da sua sorella agli uffici anagrafici comunali.
Suo marito, invece, deve essere incluso nel nucleo familiare di riferimento della DSU/ISEE presentata per far fruire i servizi mensa ai due figli minori, almeno fino a quando farà parte dello stato di famiglia dei due figli.
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