Paolo Rastelli

L’articolo 65 (eredi del contribuente) del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 600/1973 stabilisce che gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si e’ verificato anteriormente alla morte del soggetto obbligato.

Inoltre, la normativa vigente dispone che gli eredi del contribuente devono comunicare all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all’ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.

E che la notifica degli atti intestati al contribuente defunto deve essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed é efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione.

Anche la Corte di cassazione (pronuncia 9600/2018) si è occupata della questione, ricordando che che, ai fini della efficacia e validità della notifica della cartella esattoriale, nell’ipotesi in cui il contribuente sia deceduto, siano previste, dal DPR 600/1973, articolo 65, due distinte ipotesi, stabilendo, che gli eredi del contribuente devono comunicare all’Ufficio delle imposte le proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale ed aggiungendo, che, in mancanza, la notifica degli atti intestati al contribuente deceduto vada effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente, nell’ultimo domicilio del defunto.

Pertanto può ricorrere al giudice competente (giudice del lavoro per debenza di contributi previdenziali ed assistenziali, Commissione Tributaria Regionale in caso di pretese erariali) per chiedere l’annullamento della cartella esattoriale, sperando che, nel frattempo, decadano i termini di notifica.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.