Diciamo innanzitutto, che per questa tipologia di contratto di mutuo ipotecario, costituisce inadempimento il mancato pagamento di un ammontare equivalente a diciotto rate mensili: una volta verificatosi l’inadempimento, il creditore comunica la risoluzione del contratto e la pretesa di ottenere l’equivalente del debito residuo rimasto impagato. Se il mutuatario non adempie, il valore del bene immobile oggetto della garanzia è stimato da un perito indipendente scelto dalle parti di comune accordo ovvero, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.
L’articolo 120-quinquiesdecies del Testo Unico Bancario (TUB) prevede, in caso di inadempimento del debitore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale e l’estinzione dell’intero debito a carico del debitore derivante dal contratto di credito, anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito ovvero l’ammontare dei proventi della vendita è inferiore al debito residuo.
Tuttavia, se il valore dell’immobile come stimato dal perito ovvero l’ammontare dei proventi della vendita è superiore al debito residuo, il consumatore ha diritto all’eccedenza.
In pratica non viene seguita la (lunga) procedura di pignoramento ed espropriazione immobiliare e vendita all’asta ai sensi dell’articolo 555 del codice di procedura civile.
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