Ornella De Bellis

Il terzo pignorato (l’ex datore di lavoro), personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso, e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. Questo è quanto stabilisce l’articolo 547 del codice procedura civile.

La principale funzione della dichiarazione del terzo pignorato è quella di accertamento del credito presso il terzo, e, conseguentemente, dell’imposizione del vincolo di destinazione delle somme o dei beni dallo stesso possedute (un quinto dello stipendio da erogare al debitore) in favore del creditore procedente.

La dichiarazione del terzo pignorato deve essere resa a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata: la presenza del terzo in udienza è richiesta soltanto in caso di mancata comunicazione della dichiarazione.

Pertanto, all’ex datore di lavoro, per non essere ulteriormente oggetto di ulteriori notifiche da parte del Tribunale, conviene comunicare al creditore procedente che il debitore sottoposto ad azione esecutive non è più suo dipendente. E la storia, per il momento, si chiude.


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