Paolo Rastelli

Non ci esprimiamo sulla veridicità di quanto il lettore presume di aver letto in internet: possiamo qui solo ricordare che l’articolo 77 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973 dispone che se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione, il concessionario, prima di procedere all’esecuzione (espropriazione dell’immobile e vendita all’asta), deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all’espropriazione.

Peraltro, quando ancora l’eredità lasciata dal debitore defunto non è stata divisa fra gli eredi, e dunque permane in comunione ereditaria, risulterebbe difficile, per il concessionario della riscossione, escutere il singolo erede, dal momento che i debiti del de cuius si ripartiscono fra gli eredi in ragione della quota di eredità ricevuta.

Pertanto, al creditore procedente non resterebbe che chiedere al giudice la divisione coattiva dell’immobile e poi, eventualmente aggredire i conti correnti dei singoli eredi in ragione della quota di eredità ricevuta dalla divisione rispetto al debito del de cuius (depurato naturalmente delle sanzioni amministrative), oppure, più semplicemente, ipotecare ed espropriare l’immobile indiviso in comunione ereditaria restituendo agli eredi in comunione, il ricavato dalla vendita dell’immobile al netto del debito ereditato.

La prima opzione sarebbe esperibile dal concessionario solo qualora il debito (al netto delle sanzioni amministrative) risultasse inferiore ai 20 mila euro, dal momento che lo stesso articolo 77 del DPR 60271973 prevede la non trascrivibilità dell’ipoteca immobiliare per debiti esattoriali inferiori a tale soglia.


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