Quello richiesto non è un parere legale: converrebbe consultare un medico specialista per ottenere un giudizio clinico sulla congruenza fra la patologia da cui è affetto ed il servizio che le è stato assegnato dall’azienda.
Ma stia attento: ampliare troppo le limitazioni di idoneità al servizio potrebbe conferire all’azienda la facoltà di licenziamento individuale per inidoneità (giustificato motivo oggettivo).
Va ricordato sempre che l’articolo 3 della legge 604/1966 stabilisce che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e’ determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
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