Sempre doloroso arrivare a decidere di chiudere un’attività che si è mantenuta aperta seppure in perdita, nella speranza, poi dimostratasi vana, di riuscire a rilanciarla.
Gli imprenditori che esercitano (o hanno esercitato) un’attività commerciale, sia in forma individuale sia in forma societaria, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
- aver avuto, negli ultimi tre esercizi o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- aver realizzato, negli ultimi tre esercizi o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
possono ricorrere alla legge 3/2013 inerente la composizione delle crisi da sovraindebitamento, con l’obiettivo di proporre e vedere approvato dal giudice un piano di rientro dei debiti contributivi che sia sostenibile e riferito ad un periodo di ammortamento più esteso rispetto a quelli solitamente concessi dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (se già affidato per il recupero coattivo).
Il debitore interessato a presentare istanza ex legge 3/2012 al Tribunale territorialmente competente può rivolgersi direttamente all’organismo di composizione della crisi competente per il territorio individuato negli elenchi ufficiali degli organismi abilitati a gestire la composizione delle crisi da sovraindebitamento, predisposto dal Ministero della Giustizia (questo il link).
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