Giorgio Martini

Il debito del genitore non ricade sul figlio, se questi non era in possesso, al momento del decesso, di beni del defunto e se non ha accettato espressamente l’eredità.

Da quanto scrive, tuttavia, emerge chiaramente la circostanza che l’eredità di suo padre sia stata già accettata, ragion per cui, a questo punto, le conviene comunque accettare l’eredità di sua zia e poi se la contatta (entro dieci anni dall’ultima richiesta con raccomandata AR notificata a suo padre) un creditore del defunto genitore, si vedrà.

Insomma, anche qualora non accettasse l’eredità di sua zia, potrebbe comunque essere chiamato a rispondere dei debiti di suo padre, e non è detto che gli altri creditori di suo padre sappiano dell’eredità della zia e per questo si facciano vivi.

Peraltro, rinunciando all’eredità di sua zia a favore di altri chiamati all’eredità, un creditore di suo padre potrebbe comunque impugnare la rinuncia ex articolo 2900 del codice civile, in base al quale il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare (surroga del debitore, da parte del suo creditore, nell’esercizio dei diritti che il debitore trascura di esercitare).


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