Loredana Pavolini

La domanda posta è abbastanza vaga, in quanto si riferisce a ulteriori generiche trattenute gravanti sulla retribuzione mensile, ma proveremo a rispondere comunque: in generale su uno stipendio non possono gravare trattenute per pignoramenti riconducibili a prestiti ordinari non rimborsati (debiti ordinari con banche e finanziarie) o tributi dovuti e non versati (debiti esattoriali), nonché per prestiti dietro cessione del quinto, in misura complessivamente superiore alla metà dello stipendio, considerato al netto degli oneri fiscali e contributivi.

Nel computo di impegno/capienza del 50% dello stipendio può essere inclusa anche la rata dovuta per delega di pagamento all’amministrazione statale purché non costituisca una mera estensione della cessione del quinto (il cosiddetto doppio quinto), ma sia univocamente riconducibile a quanto espressamente previsto dall’articolo 58 della legge 180/1950 (pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi costruiti in edilizia popolare od economica).

In pratica se lo stipendio netto è di mille euro, la cessione del quinto è pari a 200 euro, il prestito delega impegna altri 200 euro (delega intesa nell’accezione appena sopra richiamata) ed un creditore o l’Agenzia delle Entrate richiedono il saldo di una obbligazione dovuta, dello stipendio potranno essere sacrificati altri 100 euro e non oltre.

Attenzione però: esistono voci di impegno della retribuzione stipendiale che non devono sottostare al limite del 50%: ad esempio la trattenuta ex articolo 156 del codice civile (mancato adempimento nella corresponsione dell’assegno di mantenimento ai figli e al coniuge separato) potrebbe prevedere delle trattenute ulteriori.

Se ritorniamo all’esempio dello stipendio di mille euro, il percipiente debitore obbligato ed inadempiente, tenuto a corrispondere 300 euro/mese al coniuge separato, si potrebbe vedere defalcati altri 300 euro dalle competenza mensili, riuscendo a portare a casa solo 200 euro (e non la metà dello stipendio).


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