Genny Manfredi

I redditi a cui fare riferimento per ciascuno dei componenti il nucleo familiare, quando si compila la DSU/ISEE, sono quelli del secondo anno solare precedente l’anno in cui si presenta la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Per il 2019, dunque, i redditi da riportare sono quelli percepiti nel 2017 e dichiarati (eventualmente quando obbligatorio) nel 2018 all’Agenzia delle Entrate (con 730, Unico, o Redditi Persone Fisiche).

Qualora, in certe situazioni, il reddito percepito nel 2017 si discosti sensibilmente dal reddito percepito nell’anno corrente (2019), si ha la possibilità, sussistendo specifici requisiti, di richiedere il calcolo dell’ISEE corrente.

Infatti l’articolo 9 del DPCM 159/2013 dispone che in presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell’indicatore, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

  1. lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa;
  2. lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro;
  3. lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

L’ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell’indicatore della situazione reddituale corrente, rispetto all’indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria.

Il richiedente l’ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa. L’ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

Le conviene accertare che sussistano i requisiti per l’ISEE corrente presso un CAF, chiederne il calcolo e se rientra nei parametri procedere alla richiesta del reddito di cittadinanza.


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