Paolo Rastelli

L’articolo 62 (disposizioni particolari sui beni pignorabili) del Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) prevede che i beni funzionali all’esercizio della professione del debitore (articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile) possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

L’articolo 61 (estinzione del procedimento per pagamento del debito), sempre del Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, dispone che il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore paga all’ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese.

Quindi, per evitare il rischio di reiterazione del pignoramento del veicolo utilizzato per svolgere l’attività professionale, abbiamo le seguenti opzioni:
– vendere il veicolo attuale acquistandone uno usato il cui 20% del valore di mercato non renda economicamente vantaggioso il pignoramento al creditore (considerate le spese di procedura necessarie per portare avanti l’azione esecutiva);
– rateizzare il debito iscritto a ruolo e pagare mensilmente il dovuto;
– acquisire l’auto in leasing;
– trasferire la proprietà del veicolo ad un parente o ad un amico.

Altrimenti, non resta che il rimedio da esperire di volta in volta, con il ricorso al giudice delle esecuzioni del competente Tribunale, ex articolo 615 del codice di procedura civile, lamentando la reiterazione del pignoramento su un veicolo funzionale allo svolgimento dell’attività professionale del debitore, peraltro già sottoposto ad azione esecutiva. Sperando che il giudice accolga l’opposizione e non accordi al creditore il pagamento di un altro quinto del valore commerciale dell’automobile come condizione per liberare il bene.


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