Ludmilla Karadzic

Cosa succede se una volta in pensione il debitore già sovraindebitato con cessione e pignoramento, ha impossibilità di pagare la delega di pagamento (doppio quinto)?

Ammesso che il primo creditore procedente che abbia notificato tempestivamente all’INPS il proprio titolo esecutivo sia quello che già aveva ottenuto, a suo tempo, il pignoramento dello stipendio, il secondo creditore legatario che arrivi successivamente a notificare, con decreto ingiuntivo, la pretesa residua del prestito delega (doppio quinto) rimasto solo parzialmente rimborsato, otterrà il 20% del rateo di pensione, eccedente il minimo vitale, se entrambe le azioni esecutive sono della stessa natura (ordinaria, esattoriale o alimentare). Ma dovrà attendere che venga completamente rimborsato il creditore che lo ha preceduto.

Altrimenti, il creditore legatario dovrà accontentarsi – considerato che, per l’articolo 545 del codice di procedura civile, la somma dei prelievi per i pignoramenti gravanti sulla pensione e della rata per soddisfare la cessione del quinto non può superare il 50% della pensione – della differenza fra l’importo, pari alla metà della pensione, e quanto già impegnato dal creditore cessionario del quinto e dal primo creditore pignorante.


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