Roberto Petrella

L’articolo 1203 del codice civile prevede che la surrogazione ha luogo di diritto a vantaggio del coerede con beneficio d’inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari.

Ora, i coeredi con beneficio di inventario, prima o poi, dovranno senz’altro provvedere, con l’assistenza di un notaio, alla liquidazione delle attività e alla formazione dello stato di graduazione, dal momento non sarebbe logico ammettere che essi possano restare inattivi senza alcun limite di tempo. In quella occasione il coerede che ha anticipato le rate del mutuo di tasca propria potrà recuperare l’importo versato, con denaro personale, e relativi interessi legali, per adempiere all’obbligazione rispetto ai mutui garantiti da ipoteche e gravanti sugli immobili ereditati.

Poichè la massa ereditaria su cui potranno soddisfarsi gli eventuali creditori del suo defunto marito è quella al netto dei debiti del de cuius, lei avrà senz’altro il privilegio di poter soddisfare il credito vantato con priorità rispetto ai creditori di suo marito che dovessero essere ricompresi nel piano di graduazione.


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