Ludmilla Karadzic

A nostro parere il testo della norma di cui si discute è chiaro e prevede che lo studente debba aver avuto la residenza degli ultimi due anni in una unità abitativa non di proprietà di un membro della famiglia anagrafica di origine.

Per attagliarsi favorevolmente alla sua attuale situazione, la norma, infatti, avrebbe dovuto essere scritta in modo molto diverso, ad esempio:

(a) residenza in alloggio fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi.

Per come è formulato il requisito non c’è spazio ad una interpretazione diversa: in pratica non si ammette nemmeno che l’unità abitativa di residenza in cui lo studente abbia alloggiato negli ultimi due anni sia appartenuta ad un membro della famiglia di origine che, alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi da parte dello studente, non faccia più parte della famiglia di origine (ad esempio, il requisito non sarebbe stato comunque rispettato se la casa in cui lo studente avesse avuto residenza negli ultimi due anni fosse appartenuta ad un fratello dello studente convivente con i genitori dello studente – quindi membro della famiglia di origine dello studente – il quale avesse poi contratto matrimonio e fosse uscito dalla famiglia anagrafica dei genitori dello studente prima della data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi da parte del fratello studente).


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