Chiara Nicolai

Nel caso di cessazione dai servizio prima che sia stata estinto il prestito da rimborsare dietro la cessione del quinto dello stipendio, l’efficacia della cessione si estende di diritto sulla pensione del lavoratore cedente: la quota da trattenere non può eccedere, però, il quinto del rateo mensile di pensione (articolo 43 DPR 180/1950).

Da tenere presente, tuttavia, che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 55 del citato DPR, alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di stipendio in corso di estinzione estende i suoi effetti, anche sulle indennità dovute al debitore cedente, come la quota spettante di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) o di Fine Servizio (TFS).

In pratica, alla cessazione del servizio viene prelevato il 20% dell’eventuale indennità spettante come TFR o TFS e girato al creditore (cessionario) fino soddisfazione del credito. Se emerge ancora un debito residuo, la ritenuta continuerà ad essere operata sul rateo mensile di pensione, nella misura del 20% di quest’ultimo.

Nella fattispecie, il prelievo dalla pensione per il rimborso del prestito dietro cessione del quinto scenderà a 220 euro con il passaggio in quiescenza. Sempre se non riuscirà ad estinguerlo con il prelievo obbligatorio del 20% dal TFR.


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