Giorgio Valli

L’articolo 22, comma 1, numero 1 del DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) 633/1972, stabilisce espressamente che per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto, autorizzati in locali aperti al pubblico, l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente entro il momento di effettuazione dell’operazione.

Le sue osservazioni (1) e (2) non fanno una piega, ma non può richiedere, comunque, la restituzione dei 20 euro: il commerciante può, infatti, controbattere che, non essendo i prezzi del materiale da lei acquistato sottoposti ad un regime tutelato, ha ritenuto applicarle una maggiorazione ad personam, motivandola con il tempo che ha dovuto perdere per confezionare la fattura di cui il cliente aveva bisogno e la cui emissione non era obbligatoria, essendo stata richiesta due giorni dopo l’avvenuto acquisto (conformemente alla sua quarta, correttissima, segnalazione).

Il rilievo numero (3) è assorbito da quanto precedentemente esposto, oltre ad essere irrilevante e, comunque, non dimostrabile: infatti non sappiamo se nel contrassegnare in uscita dal magazzino gli articoli dal cliente ri-acquistati in occasione dell’emissione della fattura, l’operatore non abbia contestualmente simulato un reso, compensando così la giacenza residua, come peraltro dallo stesso acquirente suggerito.

Ipotesi verosimile, anche considerando che è precipuo interesse del negoziante avere sotto controllo il livello effettivo di scorte per una efficace gestione degli ordini del materiale in esaurimento.


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