Genny Manfredi

Innanzitutto grazie per aver chiarito il senso del contenuto della sua domanda: altrimenti avremmo certamente avuto qualche problema ad inquadrarla correttamente.

Purtroppo, però, la normativa vigente (comma 5, articolo 2, DPCM 153/2019) stabilisce che L’ISEE può essere sostituito da analogo indicatore, definito ISEE corrente e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, sia intervenuta una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa (per almeno uno dei componenti il nucleo familiare):

a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa;
b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro;
c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.


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