Stefano Iambrenghi

L’articolo 61 del codice civile (disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie) prevede che qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.

Il successivo articolo 62 precisa che la disposizione appena sopra indicata si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall’articolo 1117 del codice civile.

A sua volta, il citato articolo 1117 del codice civile stabilisce che sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate.

Pertanto, qualora non si siano costituiti in condominio separato i proprietari degli appartamenti situati nel corpo di fabbrica oggetto dell’intervento di restauro, la delibera assembleare potrebbe essere impugnata.

Tuttavia, l’articolo 1136 del codice civile afferma, sostanzialmente, che sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore del complesso edilizio.

Difficile, in un tale contesto, impugnare la delibera per l’omessa convocazione, soprattutto poi se, come credo, le spese per l’intervento di restauro della facciata verranno esclusivamente addebitate ai soli condomini dell’edificio oggetto dei lavori.

Questo aspetto andrebbe approfondito e verificato, prima di esaminare la fattibilità di una eventuale impugnazione giudiziale della delibera assembleare.


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