In mancanza di informazioni più dettagliate sulle vicende in cui è stata coinvolta l’azienda da cui provengono i lavoratori assunti, possiamo solo immaginare che la retribuzione mensile dei dipendenti sia stata ridotta in misura maggiore di un terzo dopo l’intervenuta cessione del quinto.
In questa ipotesi, infatti, qualora, cioè, lo stipendio del lavoratore subisca una decurtazione superiore ad un terzo, la trattenuta non può eccedere il quinto dello stipendio ridotto (articolo 35 DPR 180/1950).
Capitale ed interessi vengono allora recuperati mediante corrispondente prolungamento del periodo inizialmente concordato di ammortamento del prestito dietro cessione del quinto.
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